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Kanzlei für internationales
Wirtschaftsrecht und Privatrecht

1. Ammissione al passivo fallimentare:

I creditori che vantano, al momento dell'apertura della procedura fallimentare, un diritto patrimoniale fondato nei confronti del debitore (§ 38, InsO) devono procedere all insinuazione dei propri crediti. La domanda va indirizzata al curatore fallimentare (CF). Qualora fosse stato nominato un amministratore fiduciario (§§ 270, 313, InsO , l'insinuazione dei crediti deve essere effettuata presso di lui.

2. Contenuto e allegati della dichiarazione.

Nella dichiarazione si deve indicare il motivo del credito, in modo che il CF possa esaminarla (ad esempio fornitura di merci, affitti, mutui, prestazioni di riparazioni, credito di retribuzione di lavoro e cambiali, risarcimento dei danni). Qualora il creditore ritene che il credito fosse derivante da un atto illecito, è tenuto a dichiarare per ciascuno di questi crediti rivolti contro persone fisiche, i fatti dai quali risulta tale valutazione.

Tutti i crediti sono fatti valere in importi fissi nella valuta nazionale del paese e infine raggruppati in un importo totale.

Gli interessi possono venire dichiarati, in linea di massima, fino all'apertura della procedura (data del decreto di apertura). Devono essere calcolati con l'indicazione dei dati del tasso di interesse e del periodo di tempo e con un importo fisso.

I crediti, non basati sul denaro o basati su un importo indefinito, devono essere rivendicati con il loro valore stimato.

Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti probatori e altri atti, dai quali risulti il credito. I procuratori delle creditrici e creditori devono allegare alla dichiarazione una speciale procura per il procedimento fallimentare.

3. Creditrici e creditori con diritto di prelazione

Creditori, che possono escutere la garanzia mediante soddisfacimento preferenziale su un bene garantito sulla base di un diritto di pegno o di un altro diritto di garanzia, sono creditrici o creditori privilegiati, purché la debitrice o il debitore risponda anche personalmente. Essi possono dichiarare questo credito personale.

4. Creditrici e creditori postergati

Ai creditori postergati si applica un regolamento speciale (§ 39, InsO [Regolamento fallimentare]). I crediti postergati sono, tra gli altri, gli interessi maturati durante l'apertura della procedura, i costi di partecipazione alla procedura, le pene pecuniarie, le ammende, le sanzioni amministrative e le penalità di mora, i crediti per una prestazione a titolo gratuito o il rimborso del prestito societario sostitutivo del capitale o simili.

Tali crediti postergati possono essere dichiarati, solo se il tribunale ha invitato per iscritto le creditrici o i creditori a dichiarare tali crediti (§ 174 comma 3, InsO. Nella loro dichiarazione, deve essere segnalata la postergazione e deve essere indicato il rango rivendicato dalla creditrice o dal creditore.

5. Insinuazione tardiva in Germania

I crediti che sono stati dichiarati subito dopo la scadenza del termine di presentazione fissato dal Tribunale, possono rendere necessaria un'ulteriore procedura d'esame. I costi dell'ulteriore esame devono essere sostenuti dalla creditrice contumace o dal creditore contumace (§ 177 comma 1 frase 2, InsO.

6. Esame dei crediti ed effetto delle contestazioni (azione di opposizione)

I crediti dichiarati verranno esaminati nell'udienza di verifica. Il Tribunale può ordinare l'esecuzione dell'esame anche nel procedimento scritto (§ 5, InsO. In questo caso viene fissato un cosiddetto giorno d'esame stabilito. Al più tardi in questo giorno il Tribunale deve ricevere l'azione di opposizione scritta, con cui uno degli interessati contesta uno dei crediti da esaminare.

Il CF la debitrice o il debitore così come ogni creditrice o creditore sono autorizzati a contestare un credito dichiarato. I crediti possono essere contestati interamente o in parte, secondo il loro importo o il loro rango. Qualora le creditrici o i creditori abbiano addotto prove che il credito provenga da atti illeciti commessi con dolo dalla debitrice o dal debitore, allora la debitrice o il debitore, sono tenuti ad indicare inoltre, nell'azione di opposizione, se questa prova viene contestata.

Il Tribunale fallimentare certificherà, nell'udienza o rispettivamente dopo la scadenza del termine del giorno dell'esame stabilito, solo le dichiarazioni presentate. Il Tribunale fallimentare non è competente per decidere se un ricorso sia fondato o meno. La constatazione di credito contestato interamente o in parte, deve essere eseguita escludendo le vie legali, come previsto dalle norme di legge generali in merito (cfr. § 184, InsO [Regolamento fallimentare]).

Qualora un credito non fosse contestato o contestato solo dalla debitrice o dal debitore, viene considerato accettato per l'ulteriore procedura fallimentare corrispondente alla dichiarazione (§ 178, InsO [Regolamento fallimentare]). Per lo stato di amministrazione separata, l'azione di opposizione impedisce anche alla debitrice o al debitore la constatazione del credito (§ 283 comma 1 frase 2, InsO [Regolamento fallimentare]).

L'azione di opposizione efficace contro un credito dichiarato ha i seguenti effetti (cfr. §§ 178 - 185, InsO [Regolamento fallimentare]):

-   Se per il credito è già presente un titolo esecutivo (una sentenza, un'attestazione notarile, una cartella delle tasse e simili), quindi è competenza dell'oppositrice o dell'oppositore, proseguire l'azione di opposizione con tutti i mezzi giuridicamente permessi.

-   Se ancora non è presente tale titolo esecutivo, spetta quindi alla presunta creditrice o creditore, gestire l'accertamento del credito secondo le vie legali generali previste. L'oppositrice o l'oppositore deve anche considerare che, a causa dell'azione di opposizione, sarà intentata un'azione legale nei suoi confronti.

7. Partecipazione alle assemblee dei creditori, atto di delega.

Ogni creditrice o ogni creditore può partecipare personalmente all'udienza d'esame o alle altre assemblee dei creditori. Le rappresentanti o i rappresentanti legali o i delegati devono dimostrare, nel momento dell'udienza, la propria autorizzazione a disporre. Come prova possono essere esibiti un estratto del registro del commercio o una procura scritta. Inoltre è necessario avere con sé la carta d'identità.

8. Informazioni sul risultato dell'esame dei crediti.

Non esiste l'obbligo di partecipare all'udienza di esame o di provvedere a un sostituto. Tuttavia il tribunale informa sull'esame dei crediti solo quelle creditrici o quei creditori i cui crediti sono stati contestati, interamente o in parte. Il Tribunale fallimentare concede loro d'ufficio un estratto della tabella delle insolvenze, dal quale si evince il risultato dell'esame.

Le creditrici e i creditori, i cui crediti dichiarati non sono stati contestati né dal Tribunale fallimentare né da una creditrice o da un creditore dell'insolvenza (sempre dalla debitrice o dal debitore nel caso di amministrazione separata) non ricevono particolari informazioni dal Tribunale (§ 179 comma 3, InsO [Regolamento fallimentare]).

9. Presentazione di titolo di debito esecutivo

Se una rivendicazione è titolata, ossia è presente un titolo di debito o una sentenza definitiva, dovrà essere presentato l'esemplare originale del titolo (non una copia) unitamente alla documentazione della dichiarazione al curatore fallimentare. Solo allora, in caso di azione di opposizione del debitore, potrà essere sospeso il relativo obbligo per comprovare entro un mese la costituzione in giudizio. Qualora il debitore non ottemperasse a questa ingiunzione, l'azione di opposizione verrà considerata come non presentata.

Questo vale anche quando la qualità del reato è titolata e questa qualità viene fatta valere.

Viene anche fatto notare che la prova della qualità del reato non può essere portata mediante un decreto esecutivo.

10. Indicazioni sulla constatazione dei crediti contestati

Nell'udienza di esame, il Tribunale fallimentare deve solo certificare le dichiarazioni delle parti in causa. Qualora il credito dichiarato di una creditrice o di un creditore di insolvenza non fosse accertato (completamente) nella procedura fallimentare, allora la constatazione deve essere gestita secondo le vie legali previste in merito, secondo le leggi generali (§§ 180, 185, InsO [Regolamento fallimentare]). Il Tribunale fallimentare non è competente in merito. Pertanto il Tribunale fallimentare non è tenuto ad intervenire per divergenze di opinione sul rango, sull'importo o sui motivi giuridici di un credito.

I crediti di pertinenza del diritto civile devono essere fatti valere così come disposto dalla procedura ordinaria, a seconda della motivazione, presso il Tribunale civile o il Tribunale del lavoro. La competenza territoriale per i tribunali civili spetta solo a quel tribunale, nella cui circoscrizione si trova il Tribunale fallimentare (§ 180 comma 1, InsO [Regolamento fallimentare]).

Qualora all'apertura della procedura fallimentare fosse pendente una vertenza sul credito, la constatazione dovrà essere gestita accettando tale vertenza (§ 180 comma 2, InsO [Regolamento fallimentare]; § 240 ZPO(Zivilprozessordnung) [Codice di Procedura Civile]).

Qualora la creditrice o il creditore dell'insolvenza perdessero la causa, allora questa persona avrà il diritto di richiedere al Tribunale fallimentare la correzione della tabella delle insolvenze, dietro presentazione della sentenza passata in giudicato (§ 183 comma 2, InsO [Regolamento fallimentare]).

Qualora la debitrice o il debitore avesse contestato un credito per un titolo di debito esecutivo o per una sentenza definitiva, spetterà quindi alla debitrice o al debitore presentare l'azione di opposizione contro tale credito entro il termine di un mese con decorrenza dal giorno fissato dell'esame, al di fuori della procedura fallimentare, secondo le norme di legge generali. In questo caso, la debitrice o il debitore è tenuta a documentare al Tribunale fallimentare il perseguimento della rivendicazione. Trascorso il termine di scadenza di un mese senza nessun esito, l'opposizione si considera non presentata (§ 184 comma 2, § 201 comma 2, 3, InsO.

Trattandosi di una materia estremamente complessa si suggerisce di richiedere assistenza legale preferibilmente con conoscenze nel diritto internazionale. Lo Studio Legale Pagliaro ha la sua sede in Colonia, Germania, ed esercita dal 1995 nei settori del diritto italo - tedesco - diritto fallimentare italiano e tedesco. L`Avv. Gian Luca Pagliaro è Avvocato con qualificazione aggiuntiva nel diritto internazionale dell`economia ai sensi del § 14n FAO (Fachanwalt). 
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