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Kanzlei für internationales
Wirtschaftsrecht und Privatrecht

L'effetto di un atto notarile, in particolare la sua forza probatoria, in un paese diverso da quello di stabilimento non è evidente, in quanto solo il paese stesso ha l'autorità sovrana di nominare le persone abilitate a redigere gli atti.

Urkunde

I. Tipi di riconoscimento transfrontaliero come atto pubblico

1. Legalizzazione

Per risolvere i problemi che ne derivano, il legislatore ha previsto una procedura per il riconoscimento dell'autenticità degli atti pubblici stranieri, la cosi detta legalizzazione. È la conferma dell'autenticità del documento pubblico da parte del consolato del paese in cui il documento deve essere utilizzato.  Tuttavia, non viene data alcuna conferma circa la correttezza del contenuto. In pratica, tuttavia, questa procedura si è rivelata lunga e costosa, cosicché nei trattati internazionali sono state ricercate e concordate modalità più efficaci di riconoscimento dei documenti stranieri.

2. L "Apostille"

Da un lato, la Convenzione dell'Aia sull'esenzione dalla legalizzazione dei documenti pubblici stranieri ha acquisito una particolare importanza come trattato multilaterale applicabile a più di cinquanta Stati. In base a tale accordo, la prova dell'autenticità dei documenti stranieri è fornita da una procedura standardizzata sotto forma di apostille, di solito un timbro  che deve essere compilato dall'autorità competente. I paesi candidati all'adesione, il modello del timbro e le autorità competenti possono essere richiesti o consultati su Internet direttamente alla Conferenza dell'Aia (http://www.hcch.net/). L'esecuzione transfrontaliera degli atti pubblici stranieri è già stata disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles CEE concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 (la Convenzione) e dalla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (la Convenzione di Lugano), il cui contenuto è sostanzialmente identico. La convenzione è stata comunitarizzata dal regolamento (CE) n. 44/2001, ossia è stata recepita nel diritto comunitario direttamente applicabile. Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento, gli atti pubblici esecutivi autenticati in uno Stato membro devono, su istanza di parte, essere dichiarati esecutivi negli altri Stati membri. Il regolamento si applica in relazione a tutti gli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione della Danimarca. Per la Danimarca continua ad applicarsi la Convenzione di Roma, mentre per Norvegia, Islanda, Svizzera e ora anche per la Polonia si applica la Convenzione di Lugano. L'articolo 50 della Convenzione di Bruxelles e l'articolo 50 della Convenzione di Lugano contengono disposizioni corrispondenti nell'articolo 57 del regolamento. Se le tre condizioni di cui all'articolo 57 del regolamento o all'articolo 50 della convenzione di Bruxelles - atto pubblico, stabilimento in uno Stato contraente, esecutività nello Stato di stabilimento - sono soddisfatte, l'atto può, su istanza, essere dichiarato esecutivo in un altro Stato aderente in procedimenti che si applicano anche alle decisioni giudiziarie.

3. Le convenzioni bilaterali

I numerosi trattati bilaterali di esecuzione ratificati dalla Repubblica federale di Germania hanno un'importanza molto limitata rispetto agli Stati membri della CE e agli Stati aderenti alla Convenzione di Lugano. Altri trattati bilaterali di esecuzione, come quelli con Israele e Tunisia, non includono gli atti notarili nel loro campo di applicazione e si limitano al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze. A tale riguardo, l'esecuzione con l'aiuto di un atto notarile non può avvenire all'estero. In tali casi, l'avente diritto dipende dal ricorso all'assistenza giudiziaria se l'esecuzione non è volontaria. La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha nel frattempo preparato un progetto preliminare di convenzione mondiale sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Nell'ambito di questa "Convenzione mondiale sull'esecuzione" si sta inoltre cercando di includere l'esecutività degli atti pubblici per rendere disponibile in tutto il mondo un titolo esecutivo con l'atto notarile, che può essere ottenuto più rapidamente ed economicamente rispetto alle decisioni giudiziarie.

 

II. I ns. servizi

A partire dal 1° gennaio 2012, gli uffici consolare in Germania, tra quale il Consolato Generale Italia di Colonia, Stoccarda, Monaco, Francoforte non esercitano più funzioni notarili, tenuto conto che i notariati tedeschi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.). Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

Lo Studio Legale Pagliaro, Colonia, presta assistenza per la stesura di atti notarili previsti dall` ordinamento italiano e tedesco. In concreto si tratta della redazione di atti pubblici (procure, dichiarazioni sostitutive, giuramenti, successioni e testamenti) da autenticare davanti ad un notaio tedesco oppure italiano, che viene interpellato dal ns. studio. In media prevediamo una durata di 10gg- 2 settimane per completare l’intera operazione, autentica di firma dal notaio compresa, a partire dal momento in cui disponiamo dell’intera documentazione necessaria per la stesura dell`atto stesso.

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