Indirizzato a coloro che hanno la residenza fiscale in Germania e che sono soggetti di imposte sul reddito (Einkommenssteuer). A partire dal 2009 la tassazione su dividendi ed interessi percepiti avviene in forma universale in base ad aliquota fissa del 25%. Ciò vale in linea di massima anche per i pagamenti di interessi e dividendi in presenza di investimenti stranieri, ciò è percepiti da investimenti in Italia. Per esempio, se un italiano, residente da lungo tempo in Germania, tenesse un deposito presso una banca italiana, i guadagni del deposito italiano dovranno essere tassati anche in Germania, nonostante i cespiti sono già stati soggetti di tassazione in Italia! E viceversa, ovviamente, ovvero nel caso in cui un tedesco fosse residente in Italia. In via di massima, la tassazione non dipende però dalla cittadinanza. Il fatto decisivo è che gli introiti del capitale risalgano ad un investimento straniero. Ora, per salvaguardare gli interessati da una doppia imposizione fiscale, vi sono tra Italia e Germania particolari regolamenti, in particolare l’accordo sulla doppia tassazione, che annualmente vengono aggiornati. Per i cespiti percepiti nel 2016
1. È imputabile soltanto la tassa straniera che è stata stabilita e pagata, e per la quale non è stata concessa alcuna agevolazione;
2. In Italia, alcune forme di investimento – tra l`altro mutui statali, titoli obbligazionari di banche italiane e società quotate in borsa- sono esonerate dalle imposte italiane;
3. Secondo il decreto legislativo D.I 66/2014 l’aliquota in Italia è stata innalzata per dividendi ed interessi dal 20% fino al 26% a partire da Luglio 2014. Dovrà essere verificato se il Suo investimento di capitale è stato direttamente interessato;
4. In base all’accordo italo-tedesco circa la doppia tassazione, nell anno 2016 le imposte italiane sono imputabile all` imposta tedesca nella misura del 15% per dividendi e al 10% per interessi;
5. Se non dovessero risultare in Italia alcune ritenute di imposte per interessi e dividendi, sarà da verificare se un’imputazione verrà del tutto annullata;
6. Se a causa di ristrette imputazioni si giunge ad una vera e propria doppia imposizione fiscale e ad un sovraccarico, sarà da verificare se, rispetto alla ritenuta alla fonte straniera, potrà essere richiesto un risarcimento pari alla differenza dal Fisco italiano.
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