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Il commercio tedesco ed italiano di importazione e di esportazione è parte integrante del commercio estero di entrambi i paesi. Per le consegne di merci tra imprese - cioè nel cosiddetto settore "B to B" - è generalmente applicabile la Convenzione ONU/Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci, in quanto sia l'Italia (1.1.1988) che la Germania (1.1.1991) hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). È incluso anche l'acquisto in Germania con consegna in Germania a una persona che ha la sua filiale all'estero.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci è vincolante e può pertanto essere espressamente esclusa dal contratto tra le parti. La questione del diritto applicabile è quindi disciplinata in primo luogo dal regolamento ROMA I. È quindi possibile deselezionare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni e la scelta della legge a favore di una legge nazionale sulle obbligazioni. Ma fate attenzione quando scegliete la legge, includendo le vostre condizioni generali di contratto! Contrariamente a quanto avviene in Germania, l'uso commerciale nel commercio internazionale è molto più restrittivo, vale a dire che l'utente delle CGC deve presentarle al suo partner contrattuale in una lingua e in un modo adeguati prima della stipula del contratto. Anche per quanto riguarda il silenzio del destinatario di una lettera di conferma commerciale, la pratica del commercio internazionale è un'altra. Il modo più sicuro sarà probabilmente quello di negoziare un regolamento esplicito e di pubblicarlo per iscritto. 

Se si vuole escludere l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di beni, ciò deve essere fatto esplicitamente. Un accordo che stabilisca l'applicabilità della "legge tedesca" o della "legge italiana" non è sufficiente. Poiché la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci come accordo internazionale diventa diritto interno, un'esclusione deve essere formulata con precisione. La frase: "si applica il diritto tedesco" è quindi di scarsa utilità.

Il nucleo della Convenzione  sono i diritti e gli obblighi dell'acquirente e del venditore, nonché le conseguenze legali di un'esecuzione non corretta del contratto e le conseguenze, come i danni derivanti dalla legge sulla garanzia o il mancato adempimento. Esso regola in anticipo la stipulazione (offerta e accettazione) dei contratti d'acquisto e l'inserimento delle condizioni generali di contratto.

La Convenzione non disciplina invece l'invalidità, l'invalidità o la contestabilità delle dichiarazioni d'intenti, né i termini di prescrizione, conservazione e compensazione dei crediti. Si tratta di casi complicati che richiedono un chiarimento da parte di esperti.

L'avvocato Gian Luca Pagliaro opera nel diritto commerciale italiano tedesco dal 1995. È inoltre avvocato specializzato in diritto commerciale internazionale e perito presso i tribunali tedeschi, anche in materia di compensazione di crediti interni di diritto italiano.

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