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Kanzlei für internationales
Wirtschaftsrecht und Privatrecht

deutschland italien

In opposizione alla situazione italiana, in Germania non esiste Accordo Nazionale che regola l`indennità ai sensi dell’art. 1749 Abs.3 c.c. in combinazione con art.12 AEC. Il compenso si orienta all’estratto contabile. Si tratta, nel ambito tedesco, di uno strumento particolare, che causa una pressione notevole contro il preponente.

Qualora sia applicabile il diritto tedesco sul rapporto commerciale con l`agente, p.e se l`assistenza viene svolta nel territorio tedesco, senza rinvio alla legge italiana, i diritti dell`agente a fine rapporto vengono fatto valere attraverso il ricorso graduale, suddiviso in tre gradi, ovvero in primo grado il diritto alla pretesa di informazioni sotto forma di estratto di contabilità, in secondo grado la richiesta di pagamento delle provvigioni in terzo il pagamento dell` indennità. L’istanza di primo grado viene accolta con sentenza parziale e costituisce la base per le richieste successive.

Il preponente convenuto è obbligato alla stesura di un estratto di contabilità, in base ai parametri della Giurisprudenza tedesca, che causa un impegno gestionale eccezionale.

Di norma, nelle calcolazioni delle provvigioni sono elencati solo le fatture, gli importi delle fatture e gli importi delle commissioni. Da esse il rappresentante commerciale non può desumere tutte quelle circostanze che per la provvigione sono importanti. Perciò, la giurisprudenza tedesca riconosce all agenta il diritto al rilascio di un estratto di contabilità. Quest’ultimo è un estratto dai libri contabili dell’preponente. Poiché la legge non definisce le pretese ad un estratto di contabilità, la Corte Federale di Giustizia ha così sancito i dettagli dell estratto ce sono:

  • Data di commissione
  • Numero di commissione
  • Valore della merce secondo commissione
  • Quantità della merce secondo commissione
  • Data di fattura
  • Numero di fattura
  • Importo di fattura
  • Clienti con esatto indirizzo
  • Stadio della realizzazione dell’operazione, ovvero dello stato dell’evasione dell’ordine nel caso di operazioni avviate ai sensi dell’art. §87 Abs.3 HGB
  • Ammontare del pagamento effettuato
  • Annullamenti e storni / motivi

Solo nel caso in cui il calcolo di provvigione comprende tutte queste informazioni o il rappresentante commerciale ha riconosciuto il calcolo di commissione, non sussiste più alcuna pretesa legittima del rappresentante commerciale nei confronti del rilascio di un estratto di contabilità.

Vi fossero nei confronti dell’estratto contabile dei dubbi fondati circa la sua completezza o correttezza, il rappresentante commerciale ha allora pretesa legittima alla visione dell’estratto ai sensi dell’art. 87c Abs. 4 HGB. Tale visura dell’estratto ha luogo in basa alla scelta dell’imprenditore attraverso il rappresentante commerciale stesso o attraverso un revisore dei conti o un revisore del bilancio selezionato dal rappresentante commerciale. Quest’ultimo può prendere con sé un revisore dei conti o un revisore del bilancio. Il rappresentante commerciale deve dapprima pagare il revisore dei conti o il revisore del bilancio in maniera diversa rispetto ad esecuzione dell’estratto di contabilità. Egli può tuttavia richiedere il risarcimento di tali costi, se il revisore del bilancio o quello competente stabilisce che l’estratto di contabilità risulta incompleto o non corretto.

Inoltre, il rappresentante commerciale ha pretesa legittima ad informazioni complementari derivanti dall’estratto di contabilità, circa la questione riguardanti le provvigioni ed ai rapporti commerciali, assenti o erroneamente definite nell’estratto di contabilità.

La consegna di una garanzia giurata circa la correttezza e completezza dell’estratto di contabilità può essere richiesta dal rappresentante commerciale, nel caso in cui rimanessero ancora dubbi, dopo la visura dell’estratto, sulla correttezza e completezza.

Lo studio Legale Pagliaro esercita dal 1995 nel campo commerciale internazionale, diritto del agente e del lavoro

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