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Viola un coerede l’obbligo di rettifica ex § 154 AO (Abgabenordnung, Codice tributario) dopo aver riconosciuto l’erroneità delle dichiarazioni fiscali del de cuius , questo commette allo stesso tempo un’evasione fiscale premeditata ai sensi di § 370 comma 1 Nr. 2 AO per mezzo di omissione (Corte dell’alta Finanza, Sentenza del 28.02.2008 – VI R 62/06 Punto 20 – BStBl (Rivista del Fisco Federale) II 2008, 595; Corte di Cassazione, Sentenza del 17.03.2009 – 1 StR 479/08. Poiché il § 153 comma 1 frase 2 AO (Codice Tributario) fa riferimento alla persona del successore universale, esiste per l’erede il dovere di rettifica, a prescindere dal fatto che il de cuius si è reso punibile per delitto fiscale premeditato (vedi Seer per: Tipke/ Kruse, AO/FGO (Codice tributario/ Codice tribunale fiscale), § 153 AO Punto 17.).Ciò non comprende il caso in cui l’erede stesso sia giá stato coautore o partecipe del delitto fiscale premeditato del de cuius (vedi Seer per: Tipke/ Kruse, AO/FGO (Codice tributario/ Codice tribunale fiscale), § 153 AO Punto 17; Helmrich, DStR 2009, 2132, 2134.

Il termine “Dichiarazione” ai sensi del § 153 comma 1 frase 1 Nr.1 AO (Codice tributario) viene ampiamente interpretato dalla Letteratura e dall’Amministrazione fiscale e corrisponde ad ogni espressione con ascendenza su determinazione, riscossione od esecuzione di una tassa (BT-Drs. 6/1982, Pag. 129 su § 98 “in particolare”; cfr. Corte dell’alta finanza, sentenza del 30.1.2002- II R 52/99 Punto 17 – Corte dell’alta finanza/non pubblicato 2002, 917; AEAO (Anwendungserlass zur Abgabenordnung; Atto scritto sul codice tributario) su §153 AO Nr.3; 

Perciò, la Corte dell’alta finanza conferma quest’ultima concezione, applicandola addirittura anche a dichiarazioni fiscali, invalidate dalla incapacità d’agire dell’interessato dall’obbligo della dichiarazione, senza però motivare un tale ampliamento di uso.

Atti processuali di un partecipante incapace d’agire secondo §104 Nr.2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco) non hanno alcuna validità. Secondo §79 comma 1 AO (codice tributario) la capacità d’agire corrisponde la capacità ad intervenire in atti processuali. Con il termine di atti processuali è da intendere dichiarazioni sia di volontà che di intendere e tutti quegli atti concreti, cui le conseguenze fiscali ricollegano (Alta corte di Finanza, Sentenza del 16.04.1997 – XI R 61/94 Punto 94 – BStBl (Rivista del fisco federale) II 1997, 595; idem circa la capacità d’agire passiva vedi Alta Corte di Finanza, sentenza del 21.11.2006- VII R 68/05 Punto 33 – BStBl II 2007, 291; Söhn per: Hüschmann/ Hepp/ Spitaler, AO/FGO (Codice tributario/ Codice tribunale fiscale), § 79 AO Punto 20 e 36; Drüen per: Tipke/ Kruse, AO/FGO, §79 AO punto 6 e 7; Wünsche per: Koenig, AO, §79 punto 44). Il significato in questi termini di Atti processuali comprende qualsiasi atto a cui il diritto processuale attribuisca importanza legislativo (Rüschen per: Gosch, AO (Codice tributario), §79 Punti 8-10). Il mero ampliamento del campo d’applicazione del §153 AO e il rifiuto di una riduzione alle dichiarazioni fiscali non permette dunque alcuna motivazione sufficiente a spiegare perché le dichiarazioni fiscali invalide, quali altre dichiarazioni, possano produrre gli obblighi legali ex § 153 AO.

Conseguenze per la pratica

  1. L’autorità finanziaria ha fondamentalmente libera scelta, circa a quale debitore universale essa si voglia attenere (Corte di Alta Finanza, sentenza del 13.05.1987 – II R 189/83 Punto 13 – BStBl (Rivista del fisco federale) II 1988, 188). In base al proprio giudizio essa può decidere su quale dei numerosi debitori universali potersi rivalere. In tal modo essa detiene una “facoltà di scelta” (Alta corte di Finanza, Sentenza del 01.07.2008 – II R 2/07 punti 8 e 9 – BStBl (Rivista del fisco federale) II 2008, 897; Ratschow per: Klein, AO (Codice Tributario), §44 punti 12 e 13).
  2. Poiché il prolungamento del termine di prescrizione per evasione fiscale, secondo il §169 comma 2 frase 2 AO (Codice tributario), dipende dalla domanda se oggettivamente si tratta di singole somme evase e se tale caratteristica del fisco aderisce, vengono coinvolti quali debitori universali anche i coeredi, a prescindere da una loro eventuale debito e/o conoscenza di questo.

In tal modo però si giungerebbe ad un rischio fiscale troppo alto, motivo per cui l’obbligo degli eredi (cfr. §45 comma 2 in combinato con §1975 BGB- codice civile) può limitarsi alla successione per ordine dell’amministrazione successoria (§1984 comma 1 frase 3 BGB- Codice civile, cfr. § 2013 BGB) o per apertura dell’insolvenza successoria (§§315 e seguenti InsO- codice d’insolvenza). In presenza di piú eredi è da considerare §259 BGB.

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