Informationen
Lo studio legale Pagliaro lavora dal 1995 nel campo giuridico italo tedesco.
Prestiamo assistenza legale a persone e consumatori principalmente nel diritto di successione italiano e tedesco, impostazione bilaterale, diritto di famiglia, comunione legale e diritto immobiliare. Secondo il tariffario tedesco, art. 34 I RVG, le spese per una prima consulenza sono misurate fino a 190,00 € più IVA. Qualora godete di una copertura delle spese legale, si raccomanda di chiedere al Vs. assicuratore l`accollo delle spese.
Prestiamo in oltre assistenza ad imprese e professionisti principalmente nel diritto di compravendita internazionale, diritto di distribuzione e agenzia tedesco, diritto di lavoro tedesco, oltre nel diritto fiscale bilaterale.
Qualora non avete la possibilità di presenziare ad una consulenza di persona, avete la possibilità di consulenze telefoniche oppure via SKYPE®. Per fissare appuntamento contattare.
Il nostro studio legale opera nei rapporti giuridici tedesco-italiani dal 1995. Il diritto successorio tedesco e italiano, ossia i casi di successione in cui la persona deceduta ha vissuto in Germania o in Italia o possedeva beni patrimoniali in patria o all'estero. Queste circostanze sollevano regolarmente complesse questioni relative al diritto patrimoniale internazionale e all'imposta di successione, che richiedono la competenza dei sistemi giuridici di entrambi i paesi.
Determinazione del patrimonio
Il nostro ufficio è collegato con i registri immobiliari e delle imprese in tutte le regioni d'Italia, in modo che l'immobile sia determinato in modo rapido e affidabile. Attraverso il nostro sistema di comunicazione PEC siamo in contatto con tutti i tribunali probatori, gli uffici anagrafici e le banche in Italia.
Elaborazione e valutazione dei beni ed asse ereditaria
I trasferimenti di proprietà immobiliari in Italia sono effettuati direttamente dal nostro studio legale, così come la liquidazione di depositi finanziari/conti bancari o trasferimenti a società. Siamo in grado di gestire controversie ereditarie più complesse, ad esempio tra coeredi, con i nostri partner di cooperazione, notai e avvocati. Il nostro sistema informativo sul valore dei terreni in Italia ci permette di effettuare valutazioni immobiliari in Italia.
Rinunciare all eredità e limitazioni di responsabilità
In qualità di interlocutori per il diritto successorio tedesco e italiano, assistiamo i nostri clienti nella presentazione di accettazione e rinuncia di successione. Elaboriamo e coordiniamo le deroghe necessarie e garantiamo la pubblicità.
Pianificazione successoria di patrimoni in Germania e in Italia
In collaborazione con notai e consulenti fiscali tedesco/italiani, redigiamo testamenti e contratti di donazione che possono essere utilizzati in entrambi i paesi, garantendo così un approccio uniforme.
Imposta di successione
La questione dell'imposta sulle successioni e donazioni dovrebbe essere presa in considerazione fin dall'inizio. Poiché non esiste una convenzione di doppia imposizione in vigore, qui è necessaria una particolare attenzione! Collaboriamo con diversi consulenti fiscali, o supportiamo i consulenti degli eredi su questioni di diritto tributario italiano. Valutazione per immobili situati in Italia (terreni, case, appartamenti) o aziende.
Costi e trasparenza
In linea di principio, si consiglia di stipulare un contratto di onorario, indipendentemente dal valore dell'immobile. In questo modo, i costi possono essere mantenuti il più possibile trasparenti. Se il mandato termina prematuramente o in caso di rinuncia a singoli punti di mandato, il cliente paga solo per l'elaborazione eseguita fino a quel momento.
Viola un coerede l’obbligo di rettifica ex § 154 AO (Abgabenordnung, Codice tributario) dopo aver riconosciuto l’erroneità delle dichiarazioni fiscali del de cuius , questo commette allo stesso tempo un’evasione fiscale premeditata ai sensi di § 370 comma 1 Nr. 2 AO per mezzo di omissione (Corte dell’alta Finanza, Sentenza del 28.02.2008 – VI R 62/06 Punto 20 – BStBl (Rivista del Fisco Federale) II 2008, 595; Corte di Cassazione, Sentenza del 17.03.2009 – 1 StR 479/08. Poiché il § 153 comma 1 frase 2 AO (Codice Tributario) fa riferimento alla persona del successore universale, esiste per l’erede il dovere di rettifica, a prescindere dal fatto che il de cuius si è reso punibile per delitto fiscale premeditato (vedi Seer per: Tipke/ Kruse, AO/FGO (Codice tributario/ Codice tribunale fiscale), § 153 AO Punto 17.).Ciò non comprende il caso in cui l’erede stesso sia giá stato coautore o partecipe del delitto fiscale premeditato del de cuius (vedi Seer per: Tipke/ Kruse, AO/FGO (Codice tributario/ Codice tribunale fiscale), § 153 AO Punto 17; Helmrich, DStR 2009, 2132, 2134.
Il termine “Dichiarazione” ai sensi del § 153 comma 1 frase 1 Nr.1 AO (Codice tributario) viene ampiamente interpretato dalla Letteratura e dall’Amministrazione fiscale e corrisponde ad ogni espressione con ascendenza su determinazione, riscossione od esecuzione di una tassa (BT-Drs. 6/1982, Pag. 129 su § 98 “in particolare”; cfr. Corte dell’alta finanza, sentenza del 30.1.2002- II R 52/99 Punto 17 – Corte dell’alta finanza/non pubblicato 2002, 917; AEAO (Anwendungserlass zur Abgabenordnung; Atto scritto sul codice tributario) su §153 AO Nr.3;
Perciò, la Corte dell’alta finanza conferma quest’ultima concezione, applicandola addirittura anche a dichiarazioni fiscali, invalidate dalla incapacità d’agire dell’interessato dall’obbligo della dichiarazione, senza però motivare un tale ampliamento di uso.
Atti processuali di un partecipante incapace d’agire secondo §104 Nr.2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco) non hanno alcuna validità. Secondo §79 comma 1 AO (codice tributario) la capacità d’agire corrisponde la capacità ad intervenire in atti processuali. Con il termine di atti processuali è da intendere dichiarazioni sia di volontà che di intendere e tutti quegli atti concreti, cui le conseguenze fiscali ricollegano (Alta corte di Finanza, Sentenza del 16.04.1997 – XI R 61/94 Punto 94 – BStBl (Rivista del fisco federale) II 1997, 595; idem circa la capacità d’agire passiva vedi Alta Corte di Finanza, sentenza del 21.11.2006- VII R 68/05 Punto 33 – BStBl II 2007, 291; Söhn per: Hüschmann/ Hepp/ Spitaler, AO/FGO (Codice tributario/ Codice tribunale fiscale), § 79 AO Punto 20 e 36; Drüen per: Tipke/ Kruse, AO/FGO, §79 AO punto 6 e 7; Wünsche per: Koenig, AO, §79 punto 44). Il significato in questi termini di Atti processuali comprende qualsiasi atto a cui il diritto processuale attribuisca importanza legislativo (Rüschen per: Gosch, AO (Codice tributario), §79 Punti 8-10). Il mero ampliamento del campo d’applicazione del §153 AO e il rifiuto di una riduzione alle dichiarazioni fiscali non permette dunque alcuna motivazione sufficiente a spiegare perché le dichiarazioni fiscali invalide, quali altre dichiarazioni, possano produrre gli obblighi legali ex § 153 AO.
Conseguenze per la pratica
- L’autorità finanziaria ha fondamentalmente libera scelta, circa a quale debitore universale essa si voglia attenere (Corte di Alta Finanza, sentenza del 13.05.1987 – II R 189/83 Punto 13 – BStBl (Rivista del fisco federale) II 1988, 188). In base al proprio giudizio essa può decidere su quale dei numerosi debitori universali potersi rivalere. In tal modo essa detiene una “facoltà di scelta” (Alta corte di Finanza, Sentenza del 01.07.2008 – II R 2/07 punti 8 e 9 – BStBl (Rivista del fisco federale) II 2008, 897; Ratschow per: Klein, AO (Codice Tributario), §44 punti 12 e 13).
- Poiché il prolungamento del termine di prescrizione per evasione fiscale, secondo il §169 comma 2 frase 2 AO (Codice tributario), dipende dalla domanda se oggettivamente si tratta di singole somme evase e se tale caratteristica del fisco aderisce, vengono coinvolti quali debitori universali anche i coeredi, a prescindere da una loro eventuale debito e/o conoscenza di questo.
In tal modo però si giungerebbe ad un rischio fiscale troppo alto, motivo per cui l’obbligo degli eredi (cfr. §45 comma 2 in combinato con §1975 BGB- codice civile) può limitarsi alla successione per ordine dell’amministrazione successoria (§1984 comma 1 frase 3 BGB- Codice civile, cfr. § 2013 BGB) o per apertura dell’insolvenza successoria (§§315 e seguenti InsO- codice d’insolvenza). In presenza di piú eredi è da considerare §259 BGB.
A partire dal 01/01/2018, l’amministrazione delle finanze ha la possibilità di esaminare le attività imprenditrici in occasione di un controllo fiscale al di fuori del regolare accertamento del libro cassa, senza precedente avviso. Il funzionario finanziale non ha il dovere di farsi immediatamente riconoscere come tale; egli può eseguire un acquisto di prova e, sempre in borghese, innanzitutto accertarsi se, per esempio, il proprietario del negozio è presente. Infine egli deve presentare una tessera di riconoscimento e documento dell’agenzia finanziaria, che lo legittima nel caso concreto ad effettuare il controllo fiscale. L’attività non può rifiutare il controllo fiscale e non ha alcun diritto ad un rinvio del controllo. L’intestatario dell’esercizio commerciale ha possibilità di appellarsi al proprio commercialista o legale.
Durante l’accertamento verranno verificati i seguenti punti:
- Una conduzione regolare del registro di cassa;
- La raccolta degli interi movimenti di pagamento attraverso il sistema di cassa/ l’esame del sistema di cassa;
- La documentazione di organizzazione, come per esempio le istruzioni d’uso e quindi il manuale di cassa, le dritte di lavoro per il personale, la documentazione di procedura di dimestichezza con la cassa;
- Facoltà di verifica di cassa.
L’ispettore può inoltre prendere visione degli interi dati elettronici. Su richiesta, l’intestatario dell’attività ha il dovere di salvare e consegnare gli interi dati elettronici.
Dovessero saltare all’occhio dell’ispettore delle irregolarità durante il controllo fiscale, questi può immediatamente, e quindi senza ulteriore disposizione di controllo e fissazione di scadenza, spostare l’accertamento all’intera azienda. Con ciò s’intende l’esame di tutta la documentazione dell’attività commerciale, tutti i dati elettronici e di forma fiscale.
Al centro di tale accertamento vi sono attività gastronomiche e i singoli commercianti, in quanto è fra questi che domina maggiormente il traffico di denaro in contanti.
A partire dal 2020 si aggiungeranno multe in denaro secondo §379 I comma AO nel caso in cui:
- La cassa utilizzata non dispone della possibilità delle registrazioni singole o non registra puntualmente, correttamente, in maniera completa e ordinata le singole operazioni contabili
- I dati non sono protetti (o almeno non in maniera corretta), poiché viene utilizzato un sistema che non dispone di una Garanzia di sicurezza certificata.
Eventuali infrazioni verranno multate fino a € 25.000,-
Per qualsiasi domanda, prego di rivolgersi al sottoscritto.