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Testo italiano della Legge sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni (ErbStG) in Germania in vigore 23.08.2019

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)

§ 2 Persönliche Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht tritt ein

1.

   in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer (§ 9) ein Inländer ist, für den gesamten Vermögensanfall (unbeschränkte Steuerpflicht). Als Inländer gelten

   a)

       natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

   b)

       deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben,

   c)

       unabhängig von der Fünfjahresfrist nach Buchstabe b deutsche Staatsangehörige, die

       aa)

           im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und

      bb)

           zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen,

       sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dies gilt nur für Personen, deren Nachlaß oder Erwerb in dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, lediglich in einem der Steuerpflicht nach Nummer 3 ähnlichen Umfang zu einer Nachlaß- oder Erbanfallsteuer herangezogen wird,

   d)

       Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben;

2.

   in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 4, wenn die Stiftung oder der Verein die Geschäftsleitung oder den Sitz im Inland hat;

3.

   in allen anderen Fällen für den Vermögensanfall, der in Inlandsvermögen im Sinne des § 121 des Bewertungsgesetzes besteht (beschränkte Steuerpflicht). Bei Inlandsvermögen im Sinne des § 121 Nr. 4 des Bewertungsgesetzes ist es ausreichend, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes oder der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung entsprechend der Vorschrift am Grund- oder Stammkapital der inländischen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Wird nur ein Teil einer solchen Beteiligung durch Schenkung zugewendet, gelten die weiteren Erwerbe aus der Beteiligung, soweit die Voraussetzungen des § 14 erfüllt sind, auch dann als Erwerb von Inlandsvermögen, wenn im Zeitpunkt ihres Erwerbs die Beteiligung des Erblassers oder Schenkers weniger als ein Zehntel des Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

(2) Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik Deutschland zustehende Anteil am Festlandsockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes erforscht oder ausgebeutet werden.

(3) (weggefallen)

  Legge sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni (ErbStG)

§ 2 Obbligo fiscale personale

(1) L'obbligo fiscale sorge

1.

   nei casi di cui al § 1 comma 1 comma 1 n. 1 n. 1 a 3, se il testatore è residente al momento della sua morte, il donatore al momento dell'esecuzione della donazione o l'acquirente al momento dell'insorgenza dell'imposta (§ 9), per l'intero accumulo di beni (obbligo fiscale illimitato). Sono considerati residenti

   a)

         persone fisiche che hanno domicilio o residenza abituale in Germania,

   b)

         cittadini tedeschi che non hanno risieduto all'estero per più di cinque anni senza avere un luogo di residenza in Germania,

   c)

       a prescindere dal periodo di cinque anni di cui alla lettera b), i cittadini tedeschi che

      

aa)

             non hanno né domicilio né residenza abituale in Germania, e

         bb)

             sono in un rapporto di lavoro con una persona giuridica nazionale di diritto pubblico e in cambio ricevono uno stipendio da un fondo pubblico nazionale,

       e i membri del loro nucleo familiare di nazionalità tedesca. Questa disposizione si applica solo alle persone la cui successione o acquisizione nello Stato in cui hanno la residenza o la loro dimora abituale è soggetta all'imposta fondiaria o successoria solo in misura analoga all'imposta dovuta ai sensi del paragrafo 3,

   d)

         Società, associazioni di persone e patrimoni che hanno la loro direzione o la loro sede legale in Germania;

2.

   nei casi di cui al § 1 comma 1 comma 1 n. 4, se la fondazione o l'associazione ha la direzione o la sede in Germania;

3.

in tutti gli altri casi per l'accumulo di attività costituite da attività nazionali ai sensi dell'articolo 121 della legge sulla valutazione (obbligo fiscale limitato). Nel caso di beni nazionali ai sensi dell'articolo 121 n. 4 della Legge sul valore in dogana, è sufficiente che il testatore al momento del suo decesso o il donatore al momento dell'esecuzione della donazione detenga una partecipazione nel capitale sociale della società nazionale in conformità con la disposizione. Se solo una parte di tale partecipazione viene donata in donazione, anche le ulteriori acquisizioni della partecipazione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al § 14, sono considerate acquisizioni di beni patrimoniali nazionali se al momento del loro acquisto la partecipazione del testatore o del donatore ammonta a meno di un decimo del capitale sociale della società.

(2) La parte della piattaforma continentale cui ha diritto la Repubblica federale di Germania appartiene anche al territorio nazionale ai sensi della presente legge, nella misura in cui le risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo vi sono sfruttate o sfruttate.

(3) (non più applicabile)

 

 

Lo Studio Legale Pagliaro ha la sua sede in Colonia, Germania,  ed esercita dal 1995 nei settori del diritto italo - tedesco - e fiscale. Gian Luca Pagliaro è stato iscritto all'ordine degli avvocati nel 1995 ed è specializzato in diritto commerciale internazionale e docente di diritto italiano presso l'Università di Colonia. Nel 2017 si è specializzato in diritto successorio italiano, il cosiddetto master breve nel diritto di successione a Milano. Fiscalisti e commercialisti: Assieme con i ns. cooperatori integrati, KHB, Consulenti fiscali e Revisore dei conti,prestiamo assistenza fiscale ad imprese e non commerciali con particolare riferimento al diritto tributario tedesco-italiano.

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